| Brutta notizia sul fronte della gestione dell'acqua. Dopo il primo passo verso la privatizzazione dato anni fa con la creazione di Società per Azioni (Acque Spa, Publiacqua Spa, Acquedotto del Flora Spa, ecc.), il Governo dà il colpo di grazia. Fermento e mobilitazione fra chi si oppone alla privatizzazione Queste le prime notizie dal Forum Toscano dei Movimenti per l'acqua: "ART. 15 D.L. 9 Settembre 2009-09-12 ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA NE PARLA LA STAMPA (del 10 e 11 sett. 09) Fonte: Il Messaggero 10-09-2009 Servizi locali, più spazio ai privati Potenziato il ricorso alle società miste, al socio non pubblico almeno il 40% http://www.acquabenecomunetoscana.it/spip.php?article7763 Fonte: Italia Oggi 10-09-2009 Più concorrenza nelle utility Affidamenti in house al canto del cigno. Stretta sulle quotate http://www.acquabenecomunetoscana.it/spip.php?article7764 Fonte: MF 10-09-2009 Acqua amara per le utility in borsa Per non perdere le concessioni i comuni dovranno scendere al 30% entro il 2012 http://www.acquabenecomunetoscana.it/spip.php?article7765 Fonte: La Repubblica 10-09-2009 Acqua e rifiuti, dal governo via libera alla gestione dei privati http://www.acquabenecomunetoscana.it/spip.php?article7766 Fonte: Il Sole 24 Ore 10-09-2009 Più privati nei servizi locali Torna la liberalizzazione, addio in house - Fitto: intesa solida con la Lega http://www.acquabenecomunetoscana.it/spip.php?article7767 BREVE SPIEGAZIONE: Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di rilevanza economica” (inserito come art. 15 in un Decreto legge per l’adempimento degli obblighi comunitari). Una prima parte di modifiche riguarda gli affidamenti dei servizi pubblici locali. In particolare, si indicano, come vie ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,l’affidamento degli stessi attraverso gara o l’affidamento degli stessi a società mista, in cui il socio privato sia scelto attraverso gara, possieda non meno del 40% e sia socio “industriale”. L’eccezione –ovvero la gestione attraverso SpA a totale capitale pubblico- può avvenire solo in condizioni straordinarie, che abbisognano del parere preventivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (da emettere entro 60 giorni dalla richiesta, con silenzio-assenso), e a patto che la SpA rispetti le caratteristiche “in house” previste dall’ordinamento comunitario (controllo analogo e prevalenza dell’attività territoriale). Su questa prima parte si può dire che le modifiche rispetto all’art. 23bis sono : a) a) l’inclusione delle società miste tra le gestioni ordinarie; b) b) la necessità, per le deroghe d gestione, di un parere preventivo da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; Una seconda parte di modifiche riguarda il regime transitorio. In questo senso, mentre l’art. 23bis , stabiliva la cessazione di tutti gli affidamenti effettuati senza gara (ad eccezione di quelli in deroga) entro il 2010, le nuove norme stabiliscono con precisione i termini di scadenza per ciascuna tipologia, ovvero : a) a) entro il 2010 decadono gli affidamenti a SpA in house che non rispettano la normativa comunitaria (controllo analogo e prevalenza territoriale dell’attività); gli affidamenti a società miste nelle quali il socio privato non è stato scelto con gara; mentre, e ovviamente, si devono adeguare gli Ato che non hanno ancora provveduto ad affidare il servizio; b) b) entro il 2011 decadono tutti gli affidamenti a SpA in house (anche se rispettano la normativa comunitaria) e gli affidamenti a società miste, nelle quali, pur essendo stato scelto il socio privato con gara, questi non è un soggetto “industriale” ; c) c) entro il 2012 decadono tutti gli affidamenti a SpA quotate in Borsa, nelle quali la partecipazione pubblica non sia nel frattempo scesa al 30% Si stabilisce inoltre che solo le SpA miste con scelta corretta del socio privato e le SpA quotate in Borsa possano svolgere attività in territori diversi da quello di appartenenza. In questa seconda parte, si può dire che a fronte di una sostanziale proroga dei termini di cessazione delle gestioni, si definiscono con più precisione alcuni elementi : a) a) la fine delle gestioni attraverso SpA in house (quelle che non rispettano la normativa comunitaria entro il 2010, le altre comunque entro il 2011); b) b) la fine della partecipazione maggioritaria degli enti locali nelle SpA quotate in Borsa (deve obbligatoriamente scendere al 30% entro il 2012) Infine il decreto sposta l’approvazione del Regolamento attuativo dell’art. 23 bis a fine dicembre 2009 e riafferma che, con l’approvazione di tale regolamento, le SpA in house saranno soggette al patto di stabilità interno. |